Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit auf dem Abschnitt Chiasso-Bissone der Autobahn N2

Entscheid
BGer I. öff. Abt., Urteil vom 01.04.2011 (1C_411/2010, 1C_413/2010)
Relevante Erlasse
SR 741.01, Strassenverkehrsgesetz (SVG) (19.12.1958) Art. 32 (Abs. 3)
SR 741.21, Signalisationsverordnung (SSV) (05.09.1979) Art. 108 (Abs. 4)

Leitsätze

Der Vollzug des USG, gerade im Bereich der Luftreinhaltung, ist Aufgabe des Kantons. Insbesondere ist ihm aufgetragen, die Massnahmen gegen übermässige Immissionen umzusetzen, die im kantonalen Massnahmenplan vorgesehen sind. Insofern ist der Kanton Tessin in seinen hoheitlichen Befugnissen berührt und handelt als öffentlich-rechtliche Körperschaft zwecks Wahrung öffentlicher Interessen. Er ist deshalb nach Art. 89 Abs. 1 BGG zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten berechtigt (E. 1.3.1). Auf Autobahnen beträgt die vom Bundesrat festgelegte allgemeine Höchstgeschwindigkeit für Fahrzeuge unter günstigen Strassen-, Verkehrs- und Sichtverhältnissen 120 km/h. Diese Geschwindigkeitsbegrenzung, die auch der Verkehrssicherheit dient, wurde vorab mit Blick auf die Erfordernisse des Umweltschutzes eingeführt. Gemäss Art. 32 Abs. 3 SVG und Art. 108 Abs. 4 SSV kann sie von der zuständigen Behörde nur aufgrund eines Gutachtens reduziert…

Riduzione della velocità massima sulla tratta Chiasso-Bissone dell’autostrada N2

Arrêts intégral
BGer I. öff. Abt., Urteil vom 01.04.2011 (1C_411/2010, 1C_413/2010)

Regeste

Al Cantone spetta l’esecuzione della LPAmb, segnatamente in materia di inquinamento atmosferico. In particolare, esso è tenuto ad attuare le misure previste dal piano dei provvedimenti in caso di inquinamenti atmosferici. In tali condizioni, il Cantone Ticino è quindi toccato nei suoi compiti e nelle sue competenze ufficiali, poiché agisce in quanto corporazione di diritto pubblico a tutela di interessi pubblici. Ha quindi diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico sulla base dell’art. 89 cpv. 1 LTF (consid. 1.3.1). Sulle autostrade, la velocità massima generale dei veicoli, stabilita dal Consiglio federale, può raggiungere i 120 km/h, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli. Questo limite, che serve pure alla sicurezza della circolazione stradale, è stato introdotto principalmente con riguardo alle esigenze poste dalla protezione dell’ambiente. Secondo gli art. 32 cpv. 3 LCStr e 108 cpv. 4…

Riduzione della velocità massima sulla tratta Chiasso-Bissone dell’autostrada N2

Entscheid
BGer I. öff. Abt., Urteil vom 01.04.2011 (1C_411/2010, 1C_413/2010)

Riassunto

Al Cantone spetta l’esecuzione della LPAmb, segnatamente in materia di inquinamento atmosferico. In particolare, esso è tenuto ad attuare le misure previste dal piano dei provvedimenti in caso di inquinamenti atmosferici. In tali condizioni, il Cantone Ticino è quindi toccato nei suoi compiti e nelle sue competenze ufficiali, poiché agisce in quanto corporazione di diritto pubblico a tutela di interessi pubblici. Ha quindi diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico sulla base dell’art. 89 cpv. 1 LTF (consid. 1.3.1). Sulle autostrade, la velocità massima generale dei veicoli, stabilita dal Consiglio federale, può raggiungere i 120 km/h, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli. Questo limite, che serve pure alla sicurezza della circolazione stradale, è stato introdotto principalmente con riguardo alle esigenze poste dalla protezione dell’ambiente. Secondo gli art. 32 cpv. 3 LCStr e 108 cpv.…

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URP 2011 326

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URP 2011 326

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1C_411/2010, 1C_413/2010

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Collegamento alla decisione

1C_411/2010, 1C_413/2010

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