Costruzione di un camino; emissioni di fumo
Regeste
L'art. 6 cpv. 2 OIAt dispone che le emissioni devono di regola essere espulse al di sopra del tetto mediante camini o condotte di scarico. Per quanto riguarda i camini, l'art. 36 cpv. 3 lett. c OIAt riserva inoltre al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), la competenza di emanere disposizioni esecutive e complementari. Fondandosi su questa delega, l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) ha emanato le Raccomandazioni concernenti l'altezza minima dei camini sui tetti del 15 dicembre 1989 (edizione 2001). Le stesse non hanna forza di legge, ma esprimono tuttavia principi che riflettono l'opinione di esperti del ramo sull'interpretazione del testo legale e fungono quindi da criteri obiettivi e pertinenti per le autorità preposte all'applicazione del diritto (cfr. BVR 1993 218, consid. 3c = URP 1992 643). Per gli impianti a combustione di…
Journal DEP
DEP 2004 168
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Arrêts